Leggi sugli alberghi diffusi
Molti ci scrivono chiedendo quali siano le leggi migliori sull’albergo diffuso.
Oltre quella della Campania che è probabilmente la migliore, incollo di seguito la definizione di AD contenuta nella “nuova” norma della Sardegna: “possono assumere la denominazione di “alberghi diffusi” le strutture ricettive alberghiere caratterizzate dalla centralizzazione in un unico stabile dell’ufficio ricevimento, delle sale di uso comune e dell’eventuale ristorante e annessa cucina e dalla dislocazione delle unità abitative in uno o più stabili separati, purché ubicati nel centro storico del comune e distanti non oltre 300 metri dall’edificio nel quale sono ubicati i servizi principali; l’identità della struttura ricettiva è riconoscibile in tutte le sue componenti (arredi, insegne o altri segni distintivi), al fine di garantire l’omogeneità dei servizi” http://consiglio.regione.sardegna.it/XVLegislatura/Leggi%20approvate/lr2017-16.asp
Ciò detto segnalo che le peggiori sono quella del Friuli (che confonde le reti di case sparse con gli AD), e quella della Toscana che dequalifica la formula dell’AD (fortunatamente quest’ultima è ancora priva di regolamento attuativo)